MADE GREEN IN ITALY: UN MARCHIO PER L’IMPRONTA AMBIENTALE DEI PRODOTTI MADE IN ITALY
Con Decreto ministeriale n. 56 del 21 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo scorso 29 maggio, è stato adottato il Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti denominato “Made Green in Italy”. Il provvedimento è entrato in vigore il 13 giugno ed è stato adottato in attuazione dell’art. 21, comma 1 della Legge 221/2015 (cosiddetto Collegato ambientale), nel quadro delle iniziative di promozione della green economy.
Il decreto intende promuovere la competitività del sistema produttivo italiano a fronte della sempre crescente domanda, a livello nazionale e internazionale, di prodotti a elevata qualificazione ambientale.
Nel regolamento sono contenute le regole per la determinazione dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF – Product Environmental Footprint), definita a livello comunitario nella Raccomandazione 2013/179/UE.
Va subito segnalato che si tratta di uno schema a cui possono accedere volontariamente i produttori di prodotti originari italiani (Made in Italy).
Il decreto si compone di 9 articoli e di 4 allegati.
Fra le definizioni contenute nell’articolo 2 merita particolare attenzione quella di regola di categoria di prodotto (RCP): si tratta delle indicazioni metodologiche rilasciate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (gestore dello schema) che definiscono le regole e i requisiti obbligatori e facoltativi necessari alla conduzione di studi relativi all’impronta ambientale per una specifica categoria di prodotto. L’allegato I contiene la procedura per l’elaborazione e l’aggiornamento delle RCP (da effettuarsi ogni 4 anni).
Per ottenere il marchio Made Green in Italy per i propri beni che presentino prestazioni ambientali elevate e per i quali esista una RCP in corso di validità, il produttore presenta al Ministero competente domanda di adesione allo schema con le modalità descritte nell’allegato II. Qualora l’esame della domanda abbia esito positivo, il gestore concede al richiedente (entro 30 giorni dall’acquisizione dell’istanza) la licenza d’uso triennale del logo “Made Green in Italy” (v. infra) -rinnovabile dopo tale periodo – con le istruzioni per il relativo utilizzo (allegato IV al DM).
L’allegato III detta le regole per lo svolgimento delle verifiche indipendenti e per la convalida della documentazione presentata dal richiedente.
Il MATTM pubblica sul proprio sito web l’elenco dei prodotti che aderiscono allo schema, indicando altresì la validità della concessione d’uso del logo. Il diritto di utilizzare il logo può essere sospeso o revocato in caso di inosservanza delle disposizioni del decreto.